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D.M. 31/08/20061.2.2, lettera f). Rispetto ad edifici destinati alla collettività come scuole, ospedali, uffici, edifici per il culto, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, complessi ricettivi turistico-alberghieri, supermercati e centri commerciali, caserme e rispetto a luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone quali stazioni di linee di trasporto pubblico, aree per fiere, mercati e simili, la distanza di sicurezza esterna deve essere raddoppiata. Nel computo delle distanze di sicurezza esterna possono comprendersi anche le larghezze di strade, fiumi, torrenti e canali. Inoltre, quando la distanza di sicurezza esterna è riferita ad aree edificabili, è consentito comprendere in essa anche la prescritta distanza di rispetto, nei casi in cui i regolamenti edilizi locali vietino la costruzione sul confine. Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400 V efficaci per corrente alternata e di 600 V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 30 m. I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati. Titolo IV NORME DI ESERCIZIO 4.1. Generalità. Nell'esercizio degli impianti fissi di distribuzione stradale di idrogeno per autotrazione devono essere osservati, oltre agli obblighi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37, e alle disposizioni riportate nel decreto ministeriale 10 marzo 1998, le prescrizioni specificate nei punti seguenti. L'azione di sorveglianza (definita all'allegato VI del decreto ministeriale 10 marzo 1998) sugli impianti di rilevazione deve essere effettuata con cadenza quotidiana. Il responsabile dell'attività è normalmente individuato nel titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'impianto, tuttavia alcuni obblighi gestionali possono essere affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore. In tale circostanza il titolare dell'attività deve comunicare, al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, quali obblighi ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita dichiarazione di quest'ultimo attestante l'assunzione delle connesse responsabilità e l'attuazione dei relativi obblighi. 4.1.1. Sorveglianza dell'esercizio. L'esercizio è ammesso solo sotto sorveglianza di una o più persone formalmente designate al controllo dell'esercizio stesso e che abbiano una conoscenza della conduzione dell'impianto, dei pericoli e degli inconvenienti che possono derivare dai prodotti utilizzati o stoccati. 4.1.2. Rifornimento. Il rifornimento degli autoveicoli deve essere eseguito da personale addetto all'impianto. 4.2. Operazione di erogazione. Durante le operazioni di erogazione e di normale esercizio dell'impianto il personale addetto deve osservare e far osservare le seguenti prescrizioni a) posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in dotazione all'impianto, nelle vicinanze dell'apparecchio di distribuzione e a portata di mano b) accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti c) durante le operazioni di erogazione, rispettare e far rispettare il divieto di fumare, anche a bordo del veicolo e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 6 m dal perimetro degli apparecchi di distribuzione d) rispettare e far rispettare il divieto di rifornimento di recipienti mobili. 4.3. Prescrizioni generali di emergenza. Il personale addetto all'impianto deve a) essere edotto sulle norme contenute nel presente allegato, sul regolamento interno di sicurezza e sul piano di emergenza predisposto b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione all'impianto, nonchè impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone accedano all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso. 4.4. Documenti tecnici. Presso l'impianto devono essere disponibili i seguenti documenti a) un manuale operativo contenente le istruzioni per l'esercizio dell'impianto b) uno schema di flusso semplificato degli impianti di stoccaggio e/o di produzione, di misura, compressione e distribuzione dell'idrogeno per autotrazione c) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e delle attrezzature antincendio, nonchè l'indicazione delle aree protette dai singoli impianti antincendio d) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e allarme. 4.5. Segnaletica di sicurezza. Devono essere osservate le disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 493 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996). Inoltre nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposta idonea cartellonistica riproducente uno schema di flusso dell'impianto gas ed una planimetria dell'impianto di distribuzione. In particolare devono essere affisse istruzioni per gli addetti inerenti a) il comportamento da tenere in caso di emergenza b) la posizione dei dispositivi di sicurezza c) le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto (azionamento dei pulsanti di emergenza, funzionamento dei presidi antincendio, ecc.). In prossimità degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica dovrà indicare le prescrizioni ed i divieti per gli automobilisti, fra cui anche i cartelli indicanti che il veicolo può essere messo in moto soltanto dopo che la pistola di erogazione è stata disinserita da parte dell'addetto al rifornimento. 4.6. Chiamata di soccorso. I servizi di soccorso (Vigili del fuoco, servizio di assistenza tecnica, ecc.) devono poter essere avvertiti in caso di emergenza tramite rete telefonica fissa. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico dal quale questa sia possibile. Titolo V IMPIANTI PER IL RIFORNIMENTO DI FLOTTE AZIENDALI 5.1. Premessa. Gli impianti regolamentati al presente titolo sono destinati unicamente al rifornimento di flotte aziendali, con produzione di idrogeno inferiore a 50 Nm(elevato)3/h. Per quanto non menzionato al presente titolo, si applicano le disposizioni indicate ai titoli I, II, III e IV della presente regola tecnica. 5.2. Caratteristiche costruttive. Gli elementi costituenti gli impianti di rifornimento di flotte aziendali devono essere realizzati esclusivamente con caratteristiche di sicurezza di 1° grado, stabilite al punto 1.3 e con aperture completamente schermate. 5.3. Recinzione. Se l'impianto è ubicato all'interno di una struttura aziendale la cui recinzione è realizzata con le caratteristiche indicate al terzo capoverso del punto 2.2 del presente allegato, non si rende necessaria una ulteriore recinzione dei locali contenenti gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3, qualora siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti a) l'area sia accessibile unicamente al personale incaricato del rifornimento b) le aperture dei locali sopraindicati siano protette da infissi metallici antintrusione. 5.4. Distanze di sicurezza. 5.4.1. Distanze di protezione. Devono essere rispettate le distanze di protezione indicate al punto 3.1. 5.4.2. Distanze di sicurezza interne. Tra gli elementi costituenti l'impianto di distribuzione e tra questi e gli altri elementi costituenti la struttura dell'azienda entro la quale è ubicato l'impianto, devono essere rispettate le distanze di sicurezza interne indicate al punto 3.1, ad eccezione della distanza tra gli apparecchi di distribuzione che può essere ridotta fino a 4 m. 5.4.3. Distanze di sicurezza esterne. Devono essere rispettate le distanze di sicurezza esterne indicate al punto 3.1. Le distanze di sicurezza esterne devono essere rispettate anche nei confronti di elementi che costituiscono la struttura aziendale ove si svolgono attività ricomprese nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982. 5.5. Prescrizioni di sicurezza. Gli apparecchi di distribuzione devono essere dotati di giunto antistrappo sulla manichetta di carico. Le linee di carico ad alta pressione devono essere frazionate in tronchi che alimentino contemporaneamente non più di 20 veicoli. Titolo VI IMPIANTI MISTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE PER AUTOTRAZIONE E' consentita la costruzione di impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, a condizione che siano rispettate le seguenti distanze di sicurezza a) tra gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di idrogeno per au totrazione di cui al punto 1.2.3 ed i serbatoi di benzina e gasolio: 10 m b) tra gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i serbatoi di gas di petrolio liquefatti: 20 m; per gli apparecchi di distribuzione di idrogeno tale distanza è ridotta a 10 m c) tra gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di idrogeno per autotrazione di cui al punto 1.2.3 e gli elementi pericolosi dell'impianto di distribuzione di gas naturale: 15 m; per gli apparecchi di distribuzione di idrogeno tale distanza è ridotta a 8 m d) tra gli apparecchi di distribuzione deve essere rispettata la distanza di sicurezza interna di 8 m. Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3, ad eccezione degli apparecchi di distribuzione automatici, e gli altri elementi pericolosi dei diversi impianti che costituiscono il complesso, debbono essere realizzate idonee schermature di tipo continuo in muratura o con elementi prefabbricati in calcestruzzo o in altro materiale incombustibile di equivalente resistenza meccanica. Costituiscono schermatura le strutture perimetrali dei suddetti elementi pericolosi aventi caratteristiche costruttive di 1° grado. Tali strutture non devono avere aperture il cui limite inferiore disti meno di 2,5 m dal piano di campagna. Per gli impianti nei quali viene adottata una pressione di erogazione superiore a 220 bar e comunque non superiore a 350 bar, le distanze di sicurezza stabilite dal presente Titolo devono essere aumentate del 50%. |
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